La Sentenza (Fenascop VS Regione Liguria) con la quale il TAR Liguria ha accolto anche gli ultimi ricorsi di FENASCOP e COREAD (il coordinamento delle strutture per le Dipendenze liguri) e quindi definitivamente annullato la regressione tariffaria, a maggior ragione “retroattiva” introdotta con gli ultimi due tra i numerosi provvedimenti impugnati.

Sotto il profilo della motivazione, la Sentenza non si è discostata in nulla dalla precedente pronuncia del Consiglio di Stato sulla stessa materia, che ha ritenuto possibile (in teoria e con diversi paletti) la regressione tariffaria in sè anche per le prestazioni comprese nel budget assegnato alla struttura. Non ha inoltre preso posizione sulle molte e complesse argomentazioni, (ad esempio, rispetto alla illegittimità di una disposizione che era retroattiva) limitandosi a dichiarare l’accoglimento del vizio di istruttoria. Peraltro, la censura del comportamento della Regione e di A.Li.Sa. nella Sentenza è netta e lo è anche la vittoria di FENASCOP e della associazione con Lei ricorrente.

In sostanza fuor dagli aspetti tecnici, la vertenza (che rappresenta la terza vittoria consecutiva, la seconda in primo grado oltre a quella per l’appello al Consiglio di Stato proposto dalla Azienda Sanitaria Regionale (A.Li.Sa)) riguardava l’introduzione da parte della Regione Liguria e dell’Azienda Sanitaria Regionale di una una riduzione tariffaria al superamento di una certa percentuale di prestazioni vicine al massimo del budget assegnato, nonchè la riduzione della tariffa per i pazienti psichiatrici ultrasessantacinquenni (nella misura del 30%) o che superassero i trentasei mesi di ricovero in struttura comunitaria psichiatrica senza essere trasferiti in altra diversa struttura (per anziani, o a minore intensità terapeutica ecc.).

A seguito dell’impugnazione da parte di FENASCOP, sono stati annullati i primi provvedimenti con altra sentenza in primo grado, confermata poi  (con diversa motivazione) in secondo grado. La stessa disciplina, tuttavia, era stata via via replicata con altri successivi provvedimenti regionali , poi annullati in autotutela per evitare che il TAR, seguendo l’orientamento del Consiglio di Stato, li annullasse giudizialmente. Infine, abbandonata la regressione tariffaria  nel corso del 2019, le amministrazioni regionali liguri avevano però introdotto dei provvedimenti per mantenere, con effetto retroattivo e cercando di sostenerne la legittimità, la disciplina della regressione tariffaria fino al 2019, per evitare di dover essere richiesti delle somme trattenute a titolo di regressione tariffaria. Ma anche questi ultimi provvedimenti sono stati annullati dal TAR oggi. Aprendo tra l’altro la strada alle strutture accreditate per chiedere il rimborso della regressione tariffaria a loro applicata.

Un altro importante risultato, ottenuto attraverso una lunga e complessa impugnazione giudiziale resa possibile dalla presenza di FENASCOP e dal suo sostegno. Ricordiamo che peraltro anche in questo caso FENASCOP ha percorso la strada dell’impugnazione giudiziale non essendo stato possibile in alcun modo percorrere un diverso percorso di leale collaborazione e confronto con la Pubblica Amministrazione che FENASCOP aveva, anche in questo caso, ricercato con l’Amministrazione regionale ligure. La regressione tariffaria in Liguria è per il momento archiviata.